Il delitto di interferenze illecite nella vita privata

In via preliminare si deve rilevare che il delitto di cui all’articolo 615 bis (Interferenze illecite nella vita privata) è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico penale ad opera e per l’effetto dell’articolo 1 della legge n. 98 del 1 aprile 1974.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 615 bis “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il secondo comma del predetto articolo stabilisce, inoltre, che “Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

Infine, l’ultimo comma dell’articolo 615 bis afferma che “I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

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